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Residenza di competenza in caso di decreto ingiuntivo

Nelle cause contro il consumatore la residenza rilevante ai fini della competenza è quella che risulta al momento della domanda

Un avvocato procedeva con decreto ingiuntivo contro il proprio cliente che non aveva pagato i compensi relativi a prestazioni professionali rese sul foro di Lecce. Il cliente, che nel frattempo si era trasferito a Bologna, opponeva il decreto ingiuntivo e sollevava eccezione di incompetenza. Il Tribunale di Lecce respingeva l'eccezione e disponeva la prosecuzione del giudizio di opposizione. Il cliente, non convinto, impugnava l'ordinanza di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice di Procedura Civile, con regolamento necessario di competenza avanti la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11389/2018, del 23.11.2017, depositata il 11.05.2018, accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna per le ragioni che seguono. Il rapporto tra avvocato e cliente è un rapporto tra professionista e consumatore ed è, di conseguenza, soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 2906/2005). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, "Si presumono vessatorie (e, quindi, nulle, n.d.r.) fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore". Il problema affrontato nel caso concreto sta nel fatto che il consumatore aveva dichiarato una residenza nel contratto di cui si controverte, residenza che successivamente cambiava. La domanda che ci si pone è quale delle due residenze sia da considerare rilevante ai fini del foro competente. La Corte parte da una premessa, che è la regola dettata dall'art. 5 del c.p.c., per il quale "La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda …". L'indagine, pertanto, deve essere riferita al tempo in cui si instaura la lite e non a quello precedente in cui il contratto è stato concluso o eseguito. Del resto, la ratio del Codice del Consumo è quella di riconoscere il diritto del consumatore "ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità". Date queste premesse, la Corte ribadisce il principio di diritto già espresso da Cass. 23979/2010: "In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva".

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15